La Strada del Ciclista


Partecipiamo alla Campagna GUIDAeBASTA

In questa pagina parliamo di SICUREZZA STRADALE, sfateremo alcuni miti sul cosa possiamo o non possiamo fare noi ciclisti sulle strade


Il primo link è il  Codice della strada

In particolar modo a noi interessa l'articolo 182 che riporto di seguito per pronta memoria (estratto dal sito del MIT)

Articolo 182: Circolazione dei velocipedi


1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali
e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune
diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis.Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (1)

10.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100. La sanzione è da euro 41 a euro 169 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.(2)
_______________________________
(1) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120. Le disposizioni del comma 9-bis si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2010 (sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n.120, avvenuta il 13 agosto 2010)
(2) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.


La bufala della sentenza (I ciclisti possono circolare affiancati)


Pubblicizzata sul web dai siti del settore, la sentenza non stravolge nulla, afferma solo quello che dice il comma uno dell'articolo 182 del CdS, in pratica il giudice ha solo constatato che vi erano le
condizioni per viaggiare in doppia fila.

Inoltre il codice della strada nel comma 1 recita: quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, be vorrei vedere l'imbecille che viaggia su doppia fila dove le macchine sfrecciano a 90 km orari.




Noi ciclisti siamo bravi.......................?


Riporto di seguito  l'equipaggiamento che dovrebbe essere obbligatorio sulle nostre bici come descritto dall'articolo 68 del CdS.

articolo 68: Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100.(1)

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. (1)

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695.(1)

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(1) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.